Vizi dell'opera

garanzia ex art. 1667 c.c.

contenuto

L'appaltatore è tenuto a garantire i vizi e le difformità dell'opera eseguita, a condizione che l'opera sia eseguita integralmente (quando l'esecuzione non è integrale o in caso di ritardo e di rifiuto di consegna si applica la disciplina generale della responsabilità da inadempimento contrattuale) e vi sia stata violazione delle prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o delle regole dell'arte imposte dalla tecnica. La responsabilità per vizi o difformità sorge anche se non sono gravi e l'opera è realizzata in base ad un progetto altrui, dovendosi sempre rispettare le regole dell'arte, e se imputabili a errori di progettazione o direzione dei lavori (se il direttore dei lavori non ha denunciato tempestivamente il vizio al committente, manifestando tempestivamente il proprio dissenso, o non abbia rilevato i vizi pur potendo riconoscerli in relazione alla capacità tecnica esigibile nel caso concreto).


chi può agire e chi è chiamato in giudizio

legittimazione attiva e passiva

Solo il committente può invocare la garanzia per vizi e difformità dell'opera. Nell'appalto di lavori in condominio, eccezionalmente, anche ciascuno dei condomini può promuovere l'azione contro l'appaltatore per la non corretta e regolare esecuzione dell'opera, anche se il contratto è stato stipulato dall'amministratore. 

In generale, l'azione per far valere in giudizio i vizi e le difformità dell'opera è esercitata nei confronti dell'appaltatore, ma possono essere chiamati a rispondere anche il progettista (se i vizi/difformità nell'esecuzione dell'opera dipendono anche da suoi errori) ed il direttore dei lavori sotto il cui controllo sono state eseguite le opere, quando l'inosservanza del contratto o delle regole dell'arte dipende da fatto colposo o quando ha omesso di vigilare e impartire disposizioni per la corretta realizzazione dell'opera, senza verificare il rispetto di tale regole da parte dell'appaltatore, anche mediante visite regolari e contatti con i tecnici dell'impresa.

 
esclusione della garanzia 

casistica

il committente non è coperto da garanzia: quando ha accettato l'opera e le difformità/vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili e non sono stati in malafede taciuti dall'appaltatore; quando ricorre, in via esemplificativa, una delle seguenti situazioni: - l'appaltatore è, per previsione contrattuale, mero esecutore del committente, integralmente condizionato dalle istruzioni ricevute, senza alcuna possibilità di iniziativa (cd. appalto a regia); - l'appaltatore denuncia tempestivamente i difetti del progetto del committente, ma questi gli ordina di eseguire ugualmente l'opera; - il difetto dipende da un vizio nel progetto fornito dal committente ed il vizio non sia riconoscibile secondo la perizia e diligenza ordinarie; - l'appaltatore informa il committente dell'erroneità delle istruzioni esecutive impartite; - l'appaltatore denuncia tempestivamente il committente dei vizi dei materiali forniti.


denuncia

forma, contenuto e termini

La denuncia di vizi/difformità dell'opera rispetto al progetto ed al contratto può riguardare solo vizi occulti; i vizi palesi devono essere fatti valere in sede di verifica o di accettazione, o si perde il diritto alla garanzia. La denuncia deve essere effettuata entro 60 giorni dalla scoperta, intesa come percezione del nesso causale tra l'esteriorità del vizio e l'opera eseguita.  I termini decorrono, pertanto, dal momento in cui il committente acquisisce la consapevolezza che il vizio o il difetto deriva dall'imperfetta esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore. Se committente è un Condominio, la conoscenza del vizio/difformità si acquisisce dal momento in cui è evidenziato nel verbale dell'assemblea condominiale.

L'azione verso l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.