Vizi delle opere edili

garanzia ex art. 1669 c.c.

contenuto

Diversamente dall'art. 1667 c.c., che si riferisce a costruzioni che non corrispondono alle caratteristiche del progetto e del contratto e che sono state realizzate senza l'osservanza delle regole della tecnica, l'art. 1669 c.c. disciplina le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono in maniera profonda sugli elementi strutturali essenziali, quali la solidità, l'efficienza e la durata dell'opera, ed è applicabile anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che presentino gravi difetti incidenti sulla normale utilizzazione del bene, sulla sua funzionalità complessiva, anche se relative ad una sola parte di esso, compromettendone in modo apprezzabile il godimento, rendendolo l'opera inidonea alla utilità cui è destinata. 

I gravi difetti

casistica

E' il caso delle lesioni alle strutture, di difformità che diminuiscano il valore economico dell'edificio nel suo complesso, o di singole parti, senza che vi sia un pericolo di crollo; o anche di alterazioni di elementi accessori, che permettano un impiego duraturo cui l'opera è destinata. Può trattarsi di ogni alterazione che pregiudichi in modo grave l'utilizzazione dell'edificio. Numerosi i casi in cui sono stati ravvisati i gravi difetti: infiltrazioni di acqua determinate da difetti di impermeabilizzazione e difetti costruttivi di lastrici solari e delle coperture a tetto, errata pendenza di balconi, umidità determinata da difettosa coibentazione, inefficienze dell'impianto di riscaldamento/idrico/fognario, errata posa del massetto del pavimento tale da determinarne lesioni e fessurazioni. Si tratta di casi esemplificativi, considerato l'ampio spettro di fattispecie esaminate dalla giurisprudenza.

 
denuncia dei vizi 

i tre termini da rispettare

la disciplina codicistica individua tre termini per far valere la responsabilità ex art. 1669 c.c.: il primo decennale, relativo al rapporto con il costruttore, decorre dal compimento dell'opera, non dalla data di acquisto; il secondo, di un anno dalla scoperta del vizio o del difetto, di decadenza per la denunzia del pericolo di rovina o dei gravi difetti; il terzo, di un anno dalla denunzia, per l'esercizio dell'azione. I termini sono connessi e la responsabilità non può essere fatta valere se non sia rispettato anche uno solo di essi.
azione giudiziale

legittimazione attiva e passiva

la domanda può essere proposta dall'acquirente dell'immobile nei confronti di tutti coloro che hanno cagionato il danno, non rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, che prescinde dal rapporto (appalto, vendita) in base al quale il bene sia pervenuto dal costruttore al soggetto che abbia subito il pregiudizio. L'azione è proponibile nei confronti del costruttore e del venditore, non solo quando abbia provveduto alla costruzione con gestione diretta, ma anche quando l'opera sia stata eseguita (in tutto o in parte) da un terzo ed abbia mantenuto il potere di impartire direttive o il potere di sorveglianza sullo svolgimento delle attività altrui. Responsabile anche il progettista, quando i gravi difetti dipendano da errori di progettazione, nonché il direttore dei lavori, per condotte specificamente ascrivibili.